Matrimonio nullo per la chiesa: tutte le cause di annullamento

Il matrimonio per la Chiesa a volte può essere considerato nullo, in modo tale da permettere di celebrarne un altro. Per far sì che questo possa accadere devono però verificarsi alcune condizioni ben precise.

A differenza di quanto accade con il rito civile, che permette di chiudere un matrimonio con il divorzio, la situazione può essere diversa per chi decide di sposarsi anche in Chiesa. In questo caso, infatti, è possibile pensare alle seconde nozze solo se le prime vengono dichiarate nulle da parte della Sacra Rota. Non si tratta però di un processo così scontato, come è facile immaginare, visto che la religione cattolica prevede che il matrimonio debba durare per sempre.

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In alcuni casi il matrimonio in Chiesa può essere considerato nullo – Foto | Arlex.it

A dare parere definitivo a riguardo è infatti la Sacra Rota, che dovrà verificare se siano rispettate determinate condizioni per dare il consenso. La situazione viene analizzata prendendo in considerazione le regole del diritto canonico, che sono diverse da quelle del diritto ordinario.

Matrimonio nullo per la Chiesa: le condizioni da rispettare

Si tende spesso a pensare che prima si debba fare il matrimonio in Comune con rito civile, poi successivamente quello in Chiesa con rito religioso. Questo però non è sempre vero. Il riferimento è a quello che viene definito matrimonio concordatario, celebrato quindi sulla base delle norme previste dalla Chiesa da un sacerdote, ma che ha effetti anche per lo Stato. In questo caso non è necessario fare richiesta anche al Comune per poterne celebrare un altro.

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È la Sacra Rota a rendere il matrimonio nullo – Foto | Arlex.it

A volte però anche il matrimonio concordatario può essere considerato nullo, qualora dovessero essere riscontrati dei vizi di forma che possono renderlo tale. Non si tratta di una decisione così scontata, anzi. Inizialmente si dovrà verificare se ci siano stati dei vizi di forma relativi al momento della celebrazione, che deve avvenire secondo i dettami del rito canonico. È necessario che a celebrare sia un sacerdote o un diacono, alla presenza di due testimoni. I due coniugi, inoltre, devono manifestare il loro consenso verbalmente.

La Sacra Rota dovrebbe poi verificare se ci siano stati eventuali impedimenti. Questi si riferiscono alla capacità personale oppure derivanti da vincoli di parentela, affinità o adozione od originati dalla commissione di un delitto. Tra le motivazioni che possono essere prese in esame ci sono: impotenza assoluta e perpetua intesa come incapacità di porre l’atto sessuale naturale; uno dei due coniugi risulta essere ancora sposato; voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano; omicidio del proprio o dell’altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata; parentela legale che sorge da adozione in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale; pubblica onestà, ovvero il vincolo che sorge dal matrimonio invalido in cui c’è stata vita comune oppure da concubinato pubblico e notorio.

Ci sono però delle situazioni che possono non essere superate in caso di dispensa da parte della Chiesa. Questo vale, ad esempio, se uno dei due coniugi non è stato battezzato, in caso di età inferiore a 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna o di rapimento ella donna allo scopo di contrarre matrimonio.

Il consenso dei coniugi è importante

È ovviamente fondamentale che un matrimonio in Chiesa per non essere considerato nullo avvenga con piena cognizione da parte di entrambi i coniugi. Anche in questo caso, però, devono esserci però delle specifiche condizioni per far sì che si possa fare domanda alla Sacra Rota e chiedere annullamento.

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Matrimonio, il consenso dei coniugi – arlex.it

Queste le situazioni più comuni:

  • incapacità per cause di natura psichica: uno dei due non sembra avere la capacità di intelletto necessaria per capire quali siano gli obblighi previsti da un matrimonio. È il caso, ad esempio, di malati mentali, persone affette da perversioni sessuali, ma anche da chi è dipendente da alcol e droga in maniera cronica;
  • Ignoranza sul significato del matrimonio: chi si presenta all’altare non sembra conoscere cosa significa sposarsi. Il riferimento è al fatto che le nozze in Chiesa sono di natura eterosessuale, un sacramento che implica di avere rapporti sessuali finalizzati alla procreazione, un vincolo permanente e indissolubile;
  • Errore sull’identità fisica di una persona: c’è stato uno scambio di persona (caso raro, ma da non escludere del tutto);
  • Simulazione: ci si presenta all’altare, ma si desidera celebrare solo un matrimonio fittizio, addirittura solo a tutela dell’immagine degli altri, ma continuando a condurre vite separate, anche se si decide di vivere sotto lo stesso tetto;
  • Apposizione di una condizione al matrimonio: si sostiene che le nozze siano da ritenere valide solo se si dovesse verificare un evento futuro (come se si voglia chiedere alla moglie di essere esclusivamente una casalinga e smettere di lavorare);
  • Timore e violenza: si decide di sposarsi per timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale oppure da violenza o minaccia materiale;
  • Dolo: si omette un dettaglio al coniuge pur di sposarsi. È il caso di chi omette di avere una malattia degenerativa o contagiosa o ha commesso reati. Non è permesso nemmeno nascondere al marito di essere incinta di un altro uomo o di essere sterile;

Non è automatico però essere considerati celibi o nubili da parte dello Stato italiano, nemmeno se il matrimonio è nullo per la Sacra Rota. In questo caso è necessario è necessario che ci sia la delibazione. Con questo termine si definisce la convalida dell’atto dalla Corte di Appello del Comune in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio. Questo non può però avvenire se i coniugi hanno però convissuto per almeno tre anni dopo le nozze. Questa eccezione deve inoltre essere sollevata da uno dei due.

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